Ci tengo a parlare del fatto che spesso molte persone che vogliono comprare una Pergola Bioclimatica mi chiedono se si può fare senza permesso comunale.
La risposta nel 50% dei casi è NO.
Dico il 50% dei casi perché fanno eccezione alcuni comuni che ha deciso di liberalizzare questo tipo di strutture.
Nel 50% dei casi si può realizzare una Pergola Bioclimatica se si fa un intervento di edilizia libera.
Molto spesso, quando occorre realizzare interventi edili “non pesanti”, sorgono dubbi ai cittadini sul fatto se sia necessario o meno richiedere o quanto meno comunicarlo al comune. Inoltre, se necessaria, la comunicazione può essere fatta dal semplice cittadino o accompagnata da un’apposita relazione a firma di un tecnico abilitato?
A dire il vero il testo unico sull’edilizia (dpr 380/2001) già definisce le categorie di intervento realizzabili liberamente, i cosiddetti interventi in Edilizia libera, ma si tratta di categorie di interventi e non di specifiche opere da realizzare o elementi da adottare. Quindi molto spesso sorgevano dubbi interpretativi proprio perché (almeno fino ad oggi) non esisteva una classificazione precisa di ogni opera.
Finalmente le regole sono cambiate. Ormai da più di un anno la Conferenza unificata Stato-Regioni ha siglato l’accordo sul glossario unico con l’esatta definizione degli interventi che non richiedono titolo abilitativo.
Ricordiamo che un intervento in edilizia libera è un intervento che non prevede la necessità di alcun titolo abilitativo e non richiede, quindi, permesso di costruire, SCIA o CILA.
Prima di analizzare il glossario unico, ricordiamo cosa prevede il testo unico per l’edilizia.
Interventi edilizia libera secondo il dpr 380/2001
Il dpr 380/2001 (testo unico edilizia) definisce all’art. 6 le diverse categorie di interventi realizzabili in edilizia libera.
In particolare, fatte salve alcune eccezioni, possono essere senza alcun titolo abilitativo i seguenti interventi:
- gli interventi di manutenzione ordinaria
- gli interventi di installazione delle pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12 kW;
- gli interventi volti all’eliminazione di barriere architettoniche che non comportino la realizzazione di ascensori esterni, ovvero di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
- le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo che abbiano carattere geognostico, ad esclusione di attività di ricerca di idrocarburi, e che siano eseguite in aree esterne al centro edificato;
- i movimenti di terra strettamente pertinenti all’esercizio dell’attività agricola e le pratiche agro-silvo-pastorali, compresi gli interventi su impianti idraulici agrari;
- le serre mobili stagionali, sprovviste di strutture in muratura, funzionali allo svolgimento dell’attività agricola;
- le opere di pavimentazione e di finitura di spazi esterni (Pergotenda,Pergola Bioclimatica)contenute entro l’indice di permeabilità, compresa la realizzazione di intercapedini interamente interrate e non accessibili, vasche di raccolta delle acque, locali tombati;
- i pannelli solari, fotovoltaici a servizio degli edifici fuori della zona A) di cui al dm 1444/68;
- le aree ludiche senza fini di lucro e gli elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici.
Sono considerati interventi in edilizia libera, ma necessitano una comunicazione di avvio lavori al comune, anche le opere dirette a soddisfare obiettive esigenze contingenti e temporanee e ad essere immediatamente rimosse al cessare della necessità e, comunque, entro un termine non superiore a 90 giorni.
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