Ecobonus 2024 schermature solari
L’ecobonus sarà in vigore fino al 31 dicembre 2024, con regole invariate.
La detrazione per i lavori di risparmio energetico potrà essere utilizzata per lavori in unità singole e condomini, con requisiti e percentuali di sconto fiscale differenziati.
Confermato lo stop alla cessione del credito e allo sconto in fattura, il rimborso delle spese sostenute andrà richiesto in sede di presentazione della dichiarazione dei redditi, con il riconoscimento di una detrazione da spalmare su dieci annualità.
Non cambia l’elenco dei lavori ammessi all’ecobonus, che comprendono sia interventi più semplici quali la sostituzione di condizionatori o caldaie che quelli più complessi come la coibentazione dell’edificio.
Cosa si intende per schermature solari
Dopo aver fatto chiarezza sui prerequisiti dell’immobile e sui soggetti che possono usufruire dell’ecobonus, è essenziale riservare uno spazio ai dispositivi oggetto della detrazione fiscale. In sostanza: cosa sono le schermature solari?
A far luce su questa definizione tecnica è ENEA, l’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile che, nella guida dedicata alle schermature solari [1], illustra quali caratteristiche debbano avere perché possano usufruire della detrazione fiscale al 50%:
- Devono essere a protezione di una superficie vetrata;
- Devono far parte in maniera stabile dell’involucro edilizio (sono quindi esclusi i dispositivi liberamente montabili e smontabili dall’utente);
- Possono essere applicate all’interno, all’esterno o integrate alla superficie vetrata;
- Devono essere mobili;
- Devono essere “tecniche” (niente tende decorative, quindi).
Per quanto riguarda le schermature esterne che non sono combinate con vetrate, vengono escluse dall’ecobonus quelle poste con orientamento NORD. Per le chiusure oscuranti, invece, sono validi tutti gli orientamenti.
In pratica, rientrano nel piano di detrazione fiscale le tende da sole, le pergole in tessuto, le capottine mobili, i sistemi oscuranti (veneziane, tapparelle, persiane) e persino le zanzariere, a patto sia riconosciuto loro uno specifico “fattore solare”, che ne definisce il grado di efficienza energetica e la classe di appartenenza.
Valore della normativa
La detrazione fiscale è la possibilità di ridurre le tasse dovute, ed è offerta al contribuente che ha sostenuto interventi volti a migliorare l’efficienza energetica di un edificio. Fra gli interventi soggetti all’ecobonus, rientrano oggi anche le installazioni di schermature solari, per le quali è possibile riconoscere specifiche prestazioni energetiche. D’altra parte, il loro contributo è evidente: durante l’estate, riducono l’irraggiamento solare che può generare situazioni di surriscaldamento; d’inverno, invece, attenuano le dispersioni termiche, contribuendo a mantenere inalterato il microclima domestico. Con il risultato di contenere le spese per l’aria condizionata, il riscaldamento e l’illuminazione.
Valido in tutta Europa, l’ecobonus per le schermature solari trova terreno fertile soprattutto in Italia, dove le condizioni climatiche e ambientali – basti pensare all’esposizione solare nei mesi più caldi – hanno un peso significativo sui consumi domestici.
Soggetti beneficiari
L’ecobonus 2024 può essere richiesto da tutti i contribuenti, anche i titolari di reddito di impresa, che risultino possessori di un immobile in favore del quale vengono posti in essere lavori finalizzati al risparmio energetico
La detrazione è quindi sia sull’IRPEF che sull’IRES e, per i titolari di reddito d’impresa, spetta solo per i fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.
Nel dettaglio, i contribuenti che possono richiedere la detrazione fiscale sono:
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- persone fisiche ovvero: titolari di un diritto reale sull’immobile, condomini per gli interventi sulle parti comuni, inquilini, coloro che possiedono un immobile in comodato, familiari o conviventi che sostengono le spese.
La detrazione fiscale è riconosciuta soltanto su lavori di riqualificazione energetica effettuati su unità immobiliari ed edifici residenziali esistenti.
Non sono ammesse in detrazione le spese sostenute in corso di costruzione di un nuovo immobile.
Pre-requisiti dell’immobile
- Alla data della richiesta, deve essere esistente (vale a dire già iscritto al catasto o, comunque, con richiesta di accatastamento in corso);
- Deve essere in regola con il pagamento dei tributi dovuti;
- Se soggetto a una ristrutturazione con ampliamento, è consentito fare riferimento ai singoli commi 345, 346 e 347 solo per la parte non ampliata.
- Oltre ai fabbricati residenziali, l’ecobonus si estende anche gli immobili destinati alle attività d’impresa, come negozi, ristoranti o alberghi. Ne sono invece esclusi gli edifici in fase di costruzione e i lavori che possono annoverarsi fra gli ampliamenti ex novo.
Ecobonus 2024: come pagare le spese
Le spese detraibili con l’ecobonus dovranno essere pagate:
- per i contribuenti non titolari di reddito d’impresa, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale. I contribuenti nel versamento con bonifico dovranno indicare la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione, il numero di partita Iva o il c.f. del soggetto a favore di cui si effettua il pagamento;
- i contribuenti titolari di reddito d’impresa non sono soggetti all’obbligo di pagare tramite bonifico ma l’importante è conservare idonea documentazione per la prova delle spese.
Comunicazione ENEA Ecobonus 2024
Ai fini dell’ecobonus è obbligatorio l’invio della comunicazione ENEA delle spese effettuate, che dovrà essere trasmessa entro la scadenza di 90 giorni dalla data di fine dei lavori.
Per poter beneficiare delle detrazioni fiscali bisognerà inviare all’ENEA i seguenti dati:
- dati anagrafici del beneficiario;
- informazioni relative all’immobile oggetto di intervento;
- tipologia di intervento.
In sede di compilazione, si consiglia di consultare le istruzioni contenute nel vademecum per l’Ecobonus pubblicato da ENEA, contenente una scheda per ciascuna delle tipologie di lavoro ammesso in detrazione fiscale.
Secondo quanto previsto dal Decreto Edifici del 19 febbraio 2007, all’articolo 4, comma 1-bis chi intende avvalersi della detrazione è tenuto a inviare comunicazione all’ENEA dei seguenti dati:
- copia dell’attestato di certificazione o di qualificazione energetica (allegato A del Decreto),
- scheda informativa relativa agli interventi realizzati (nella specie, l’allegato F del Decreto, trattandosi di lavori di sostituzione di finestre, comprensive di infissi, in singole unità immobiliari).
L’adempimento assume quindi natura obbligatoria e vincolante ai fini dell’accesso alla detrazione fiscale.
Cosa accade invece se si commettono errori di compilazione o se l’invio non è effettuato entro il termine di 90 giorni?
Sui casi di ritardi o omissioni, l’articolo 2 del decreto legge n. 16/2012 ha previsto che l’accesso a benefici fiscali subordinati all’obbligo di preventiva comunicazione o altri adempimenti formali non eseguiti tempestivamente non è precluso se la violazione non è stata constatata, non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento.
Una norma che si applica se il contribuente:
- ha i requisiti sostanziali richiesti dalle norme di riferimento;
- effettui la comunicazione ovvero esegua l’adempimento richiesto entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile;
- versi contestualmente l’importo pari alla misura minima della sanzione stabilita dall’articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, secondo le modalità stabilite dall’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni, esclusa la compensazione ivi prevista.
Nell’ambito dell’ecobonus quindi non si perde la detrazione fiscale in caso di invio tardivo, a patto di effettuare la trasmissione entro la data di invio della prima dichiarazione dei redditi la cui scadenza è successiva a quella della comunicazione ENEA.
Ecobonus 2024, come ottenere il rimborso fiscale: detrazione in 10 anni
In merito alle regole per l’accesso all’ecobonus, venuta meno dal 17 febbraio scorso la possibilità di optare per la cessione del credito e lo sconto in fattura, la detrazione fiscale riconosciuta nel 2024 potrà essere fruita esclusivamente in modalità ordinaria.